Sez. 1, Sentenza n. 1170 del 05/04/1976 (Rv. 379852 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA DA PARTE DEL CITTADINO ITALIANO CONVENUTO - RILEVANZA - DESUNZIONE DELL'ACCETTAZIONE DALLA SEMPLICE CONTUMACIA - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA DA PARTE DEL CITTADINO ITALIANO CONVENUTO - RILEVANZA - DESUNZIONE DELL'ACCETTAZIONE DALLA SEMPLICE CONTUMACIA - ESCLUSIONE.*
In tema di delibazione di sentenza emessa dal giudice straniero nei confronti di convenuto cittadino italiano (nella specie, sentenza di divorzio su domanda proposta dal coniuge straniero), al fine di accertare il potere di quel giudice di conoscere della causa secondo i principi sulla Competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano (art 797 primo comma n 1 cod proc civ), e rilevante indagare sull'eventuale accettazione della giurisdizione straniera da parte del cittadino italiano, perche tale accettazione e espressamente prevista dall'art 4 n 1 cod proc civ come possibile criterio di collegamento per la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero. Peraltro, detta accettazione non puo essere ravvisata nella semplice contumacia del convenuto italiano, ancorche ritualmente dichiarata secondo la legge del luogo, alla stregua dei principi sulla rilevabilita, anche d'ufficio, del difetto di giurisdizione, fissati nel nostro ordinamento dal secondo comma dell'art 37 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)