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Sez. 1, Sentenza n. 12158 del 21/12/1990 (Rv. 470281 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA DAL GIUDICE STRANIERO NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO ITALIANO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DI QUEL GIUDICE - RILEVANZA - DESUNZIONE DELL'ACCETTAZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE AVVENUTO NEL PAESE STRANIERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-21
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470281-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA DAL GIUDICE STRANIERO NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO ITALIANO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DI QUEL GIUDICE - RILEVANZA - DESUNZIONE DELL'ACCETTAZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE AVVENUTO NEL PAESE STRANIERO - ESCLUSIONE.*

In tema di delibazione di una sentenza di divorzio emessa dal giudice straniero nei confronti di un cittadino italiano, ed al fine di accertare il potere di quel giudice di conoscere della causa secondo i principi della Competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano (art. 797 cod. proc. civ., che richiama i criteri di collegamento previsti dall'art. 4 n. 1 dello stesso codice), la partecipazione al procedimento di separazione personale che abbia avuto luogo in un Paese straniero non comporta accettazione della giurisdizione di quel giudice anche in ordine ad un futuro - ed eventuale - processo di divorzio, stante l'autonomia dei due giudizi. (V 1170/76, mass n 379852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)