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Sez. 4, Sentenza n. 6904 del 11/03/1994 Ud. (dep. 15/06/1994) Rv. 198667 - 01

Sanzioni civili in materia penale - Risarcimento del danno | Contratto assicurativo volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni conseguenti - Efficacia vincolante tra i soli contraenti - Qualità di responsabile civile dell'ente assicuratore - Esclusione - Condanna dell'ente, in solido con l'imputato, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituito parte civile nel procedimento penale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198667-01

Sanzioni civili in materia penale - Risarcimento del danno

Poiché il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato. Ne consegue che non è possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è l'estromissione dal giudizio della società assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 107 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)