Sez. 4, Sentenza n. 24910 del 09/02/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 269999 - 01
RESPONSABILE CIVILE (Cod. proc. pen. 1930) | Contratto di assicurazione - Efficacia vincolante tra i soli contraenti - Qualità di responsabile civile dell'ente assicuratore - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE (Cod. proc. pen. 1930)
Il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro e a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti; ne consegue che il danneggiato non ha, in sede civile, azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile "ex lege" di cui all'art. 185, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittimazione della parte civile a impugnare la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, in quanto non titolare di azione diretta verso la società assicuratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)