Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13829 del 07/07/2016 (Rv. 640347 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Certificato di nascita rilasciato da autorità straniera - Efficacia probatoria - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il valore di atto pubblico da riconoscersi alle certificazioni anagrafiche è limitato, ai sensi dell'art. 2700 c.c., alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati nei registri anagrafici del Paese che ha emesso la certificazione, e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, né con la loro riferibilità alla persona in favore della quale la certificazione è stata rilasciata, che deve invece essere dimostrata mediante la produzione di un valido documento di identità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, rilevando la parziale discordanza tra i dati anagrafici risultanti dal certificato di nascita del ricorrente e quelli riportati sulla carta d'identità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 6, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)