Sez. 3, Sentenza n. 524 del 27/01/1986 (Rv. 444119 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - CERTIFICATI ANAGRAFICI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - CERTIFICATI ANAGRAFICI - VALORE PROBATORIO.*
I certificati amministrativi anagrafici, se concernono annotazioni eseguite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all'esistenza di dette annotazioni e non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, al qual fine possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria. (V 3512/81, mass n 414114; (V 180/73, mass n 361967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)