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Sez. 1, Sentenza n. 2896 del 10/03/1993 (Rv. 481339 - 01)

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - Termini | Decorrenza iniziale - Disciplina - Incompatibilità con quella del deposito del lodo - Esclusione - Contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481339-01

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - Termini

L'art. 828, ultimo comma, cod. proc. civ. (che sancisce la decadenza dall'impugnazione, per nullità, del lodo decorso un anno dalla data del provvedimento che dichiara l'esecutività del lodo stesso) è - al pari dell'art. 327 cod. proc. civ. - espressione di un principio di carattere generale e prevede un termine, ragionevolmente idoneo a far presumere la conoscenza del provvedimento impugnabile, che decorre indipendentemente dalla comunicazione del decreto di esecutività, da parte della cancelleria. Ne deriva che la disciplina della decorrenza iniziale del predetto termine non è incompatibile con quella del deposito del lodo (che rappresenta un onere per le parti e non più un obbligo degli arbitri, in forza dell'art. 825 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 3 legge n. 28 del 1983); né manifestamente contrasta con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., non risultando pregiudicato il diritto di difesa, dato che - stante la notevole lunghezza del termine - è sufficiente una verifica periodica dei registri di cancelleria, rientrante nell'ordinaria diligenza dei procuratori, per evitare la decadenza dall'impugnazione. (V. sent. n.584 del 1990 e n. 129 del 1991 Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 09/02/1983 num. 28 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)