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Sez. 2, Sentenza n. 10963 del 20/12/1994 (Rv. 489318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza -.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La norma dell'art. 327 cod. proc. civ. - nella parte in cui fa decorrere il termine annuale, di decadenza dall'impugnazione, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione - manifestamente non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 Cost., deve ritenersi inciso, a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, soltanto quando, per la brevità del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa, il pregiudizio della difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, essendo per contro, per il termine ex art. 327, che è notevolmente lungo, sufficiente una verifica periodica, rientrante nell'ordinaria diligenza dei procuratori, ad evitare le predetta scadenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)