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Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 08/09/1970 (Rv. 346993 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346993-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il mutamento della causa petendi non puo considerarsi incluso nel divieto di domanda nuova in appello di cui alla prima parte dell'art 345 cod di proc civ se esso non involga trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado e si riferisca piuttosto ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto, oppure all'applicazione di una particolare norma di diritto, atta a risolvere la controversia sebbene non invocata in primo grado. (fattispecie in tema di domanda intesa ad ottenere, ex art 2103 cod civ, la corrispondenza della retribuzione alle mansioni effettivamente svolte). (Conf 519, 55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)