Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 09/06/1972 (Rv. 358751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile, come domanda nuova, nel giudizio di appello. Tale effetto invero si verifica soltanto quando la diversa causa petendi, portata dinanzi al giudice di secondo grado, per essere fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, cosi da porre in esame una pretesa diversa, per l'intrinseca essenza, di quella fatta valere in precedenza. (V 1394'70, mass n 347169; 1292'70, mass n 346993) (V 1204'70, mass n 346835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)