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Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 22/04/1982 (Rv. 420342 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE IN TALE SEDE - PATTI MODIFICATIVI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420342-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE IN TALE SEDE - PATTI MODIFICATIVI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

I patti modificativi delle condizioni economiche previste in Sede di separazione consensuale sono validi ed efficaci, anche senza la omologazione del tribunale, qualora essi non siano lesivi del diritto di mantenimento o di alimenti, riconducibile al diritto-dovere di assistenza (art. 143 cod. civ.), avente natura inderogabile (art. 160 cod. civ.), ma la parte che lamenta tale lesione per il superamento dei limiti della derogabilità - che non è ravvisabile quando tale diritto sia maggiormente tutelato - può provocare il relativo accertamento giudiziale. (nella specie, il marito aveva convenuto di corrispondere alla moglie consensualmente separata una somma mensile doppia rispetto a quella fissata in Sede di omologazione a titolo di mantenimento, ma successivamente aveva dedotto la nullità di tale pattuizione. Il giudice del merito aveva ritenuto valido il patto modificativo e la suprema Corte ha confermato tale pronuncia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)