Sez. L, Sentenza n. 2741 del 12/02/2004 (Rv. 570091 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Disciplina ex art. 3, ottavo comma, legge n. 335 del 1995 - Carattere interpretativo e chiarificatore dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità ai provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina anteriore a detta legge - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato) ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n.88, e non si riferisce ai provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina ad essa anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 335 art. 49, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)