Sez. L, Sentenza n. 2319 del 03/03/1998 (Rv. 513260 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell'INPS ex art. 3, ottavo comma, legge n. 335 del 1995 - Carattere interpretativo e chiarificatore dell'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Attribuibilità al citato art. 3 - Provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina anteriore a detta legge - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'INPS nel rispetto del principio di non retroattività ) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n.88, e non si riferisce ai provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina ad essa anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)