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Sez. 1, Sentenza n. 7185 del 02/08/1994 (Rv. 487620 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE | Diritti postali corrisposti in misura inferiore alla dovuta - Recupero - Ingiunzione emessa dall'Amministrazione delle Poste - Opposizione - Giudice territorialmente competente - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487620-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE

A norma dell'art. 3, comma primo, del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 l'opposizione avverso l'ingiunzione emessa dall'Amministrazione delle Poste per il recupero dei cosiddetti diritti postali corrisposti in misura inferiore a quella dovuta (ex art. 90 d.P.R. n. 156 del 1973 ed 86 d.P.R. n.655 del 1982) spetta alla cognizione del giudice (conciliatore, pretore o tribunale) del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, secondo la rispettiva competenza per valore, in deroga alle norme sul cosiddetto foro erariale (artt. 6, 7 e 8 legge n. 1611 del 1933 e 25 cod. proc. civ.), atteso che il menzionato art. 3 del R.D. n. 639 costituisce una norma speciale, dettata con specifico riferimento al particolare procedimento esecutivo volto alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, che prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)