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Sez. 3, Sentenza n. 9759 del 01/10/1998 (Rv. 519317 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Opposizione ad ingiunzione - Ingiunzione emessa dalla P.A. per il pagamento di canoni locativi - Norma speciale di cui all'art. 3 R.D. n. 639 del 1910 - Prevalenza sulle norme generali sulla competenza per territorio - Competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio che ha emesso il provvedimento.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519317-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (che per le cause di opposizione ad ingiunzione emesse dalla P.A. prevede la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio emittente) costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo volto alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, la quale prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio. Pertanto, l'opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. (nella specie: I.N.P.D.A.P.) per il pagamento dei canoni di locazione spetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 cod. proc. civ. e art. 3 R.D. n. 639/1910, alla cognizione del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e non a quella del pretore del luogo in cui si trova l'immobile, che sarebbe competente a norma dell'art. 447 bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)