diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 19/09/1970 (Rv. 347502 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO DI PROVVEDERE EX NOVO SULLE SPESE DELLO INTERO PROCESSO.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347502-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO DI PROVVEDERE EX NOVO SULLE SPESE DELLO INTERO PROCESSO.*

La Cassazione con rinvio di una sentenza travolge necessariamente la pronuncia sulle spese contenute nella sentenza cassata, sicche il giudice di rinvio deve provvedere ex novo sulle spese dell'intero processo, tenendo conto dell'esito finale della lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)