diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 24/09/1973 (Rv. 365802 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE DELL'INTERO PROCESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365802-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE DELL'INTERO PROCESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI.*

La Cassazione con rinvio di una sentenza pone nel nulla la pronunzia sulle spese contenuta nella sentenza cassata, si che il giudice di rinvio deve provvedere ex novo sulle spese dell'intero processo, tenendo conto dell'esito finale della lite. (Conf 1597/70, mass n 347502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)