Sez. 3, Sentenza n. 634 del 30/01/1990 (Rv. 465067 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTO NON LEGITTIMATO - NULLITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTO NON LEGITTIMATO - NULLITÀ.*
In tema di prelazione agraria, l'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - che richiede determinati requisiti in capo al soggetto che intende esercitare il detto diritto - avendo la finalità di far coincidere, nella stessa persona, per un interesse economico di carattere generale, la qualità di coltivatore diretto, con quella di proprietario del fondo sul quale l'impresa agricola viene esercitata, ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenza che va qualificata Azione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 1418 comma primo cod. civ.) e non di annullamento, quella diretta a far valere la Mancanza, in capo all'acquirente del fondo che ha esercitato il diritto di prelazione, di un requisito posto dalla legge per esercitare la prelazione stessa, sicché, ad essa è legittimato, ex art. 1421 cod. civ., in via autonoma e diretta, il terzo promittente acquirente del fondo oggetto della prelazione. (V 4697/81, mass n 415422; (V 4798/81, mass n 415499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)