Sez. 5, Sentenza n. 46133 del 13/06/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 262096 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE | Omissione - Ordinanza di archiviazione - Ricorribilità per cassazione da parte della persona offesa - Legittimazione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE
La persona offesa non è legittimata, per carenza di interesse, a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione deducendo l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al Procuratore Generale presso la Corte di appello, in quanto il suo interesse diretto e concreto alla osservanza della disposizione violata non può consistere nella mera aspettativa di un eventuale esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)