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Sez. 4, Sentenza n. 40890 del 15/04/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241324 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE | Omissione - Invalidità del procedimento camerale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241324-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE

L'omessa comunicazione al procuratore generale della fissazione dell'udienza, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, non determina l'invalidità del procedimento camerale per violazione del contraddittorio, in quanto il procuratore generale non è parte dello stesso procedimento fino a quando non esercita il potere di avocazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)