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Sez. 6, Sentenza n. 2688 del 09/12/1988 Ud. (dep. 17/02/1989) Rv. 180574 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DELITTO DI CUI ALL'ART. 72 LEGGE N. 685/1975 - REALIZZAZIONE MEDIANTE ALMENO UNA DELLE CONDOTTE PREVISTE NELLA NORMA - PARTICOLARI FINALITÀ PREVISTE DALL'AGENTE - IRRILEVANZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180574-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DELITTO DI CUI ALL'ART. 72 LEGGE N. 685/1975 - REALIZZAZIONE MEDIANTE ALMENO UNA DELLE CONDOTTE PREVISTE NELLA NORMA - PARTICOLARI FINALITÀ PREVISTE DALL'AGENTE - IRRILEVANZA - RATIO.*

Il delitto di cui all'art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti, si configura con il porre in essere almeno una delle condotte previste in questa norma, senza che abbiano giuridico rilievo le particolari finalità perseguite dall'agente, siano esse di lucro, di amicizia, di (malintesa) solidarietà, di permuta, di uso in comune o di altro genere. Infatti, il legislatore - come risulta evidente dalla lettera e dalla ratio della predetta norma - ha inteso sanzionare le condotte medesime per il semplice fatto che esse contribuiscono alla diffusione della droga o almeno presentano un tale pericolo. (Conf mass n 161414).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)