diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10125 del 26/09/1983 Ud. (dep. 26/11/1983) Rv. 161414 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - SANZIONI - FINALITÀ - CESSIONE DELLA SOSTANZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161414-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - SANZIONI - FINALITÀ - CESSIONE DELLA SOSTANZA - NOZIONE.*

L'art. 72 della legge n. 685 del 1975 prevede (come il precedente art. 71) e punisce la cessione, a qualsiasi titolo ed anche gratuita, delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in quanto tende a reprimere tutte le forme di cessione di dette sostanze, poiché contribuiscono notevolmente alla diffusione della droga. Ne deriva che a concretare la cessione è sufficiente la semplice "traditio" ad altri della sostanza, mentre restano irrilevanti la liberalità, la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, l'uso in comune, con o senza divisione della sostanza ed altre simili ragioni per cui viene effettuata la cessione. (V mass n 156100 per una realtà in parte conforme; (V mass n 153462).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)