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Sez. 2, Sentenza n. 287 del 20/01/1977 (Rv. 383814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - OMESSA PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E REIEZIONE DELLA DOMANDA SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - IMPUGNAZIONE LIMITATA A QUEST'ULTIMO CAPO DELLA PRONUNCIA - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO IN APPELLO - ULTRA PETIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - OMESSA PRONUNCIA IN PRIMO GRADO SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E REIEZIONE DELLA DOMANDA SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - IMPUGNAZIONE LIMITATA A QUEST'ULTIMO CAPO DELLA PRONUNCIA - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO IN APPELLO - ULTRA PETIZIONE - SUSSISTENZA.*

Qualora il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (con cio implicitamente rigettandola) ed abbia respinto la domanda subordinata di annullamento per errore sulla dichiarazione, e il soccombente abbia impugnato la sentenza solo con riguardo al capo relativo all'annullamento, viola l'art 346 cod proc civ il giudice d'appello che pronunci la risoluzione per inadempimento, poiche la relativa domanda, non essendo stata riproposta nell'atto d'impugnazione, deve intendersi rinunciata. (V 447/75, mass n 373723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)