Sez. L, Sentenza n. 447 del 07/02/1975 (Rv. 373723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
Devono ritenersi non accolte in primo grado, e quindi soggette all'Onere di espressa riproposizione in appello, non soltanto le domande ed eccezioni decise esplicitamente e respinte o quelle ritenute assorbite dalla decisione di altra questione, ma anche quelle che, comunque, per qualsiasi ragione, non siano state esaminate dal giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)