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Sez. L, Sentenza n. 447 del 07/02/1975 (Rv. 373723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*

Devono ritenersi non accolte in primo grado, e quindi soggette all'Onere di espressa riproposizione in appello, non soltanto le domande ed eccezioni decise esplicitamente e respinte o quelle ritenute assorbite dalla decisione di altra questione, ma anche quelle che, comunque, per qualsiasi ragione, non siano state esaminate dal giudice di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)