Sez. 2, Sentenza n. 3525 del 16/10/1976 (Rv. 382276 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DOMANDA DI SIMULAZIONE IN ORDINE A VENDITE EFFETTUATE DAL DE CUIUS E DI CONSEGUENTE DIVISIONE DELL'ASSE EREDITARIO COSI RICOSTITUITO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALLA SUCCESSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DOMANDA DI SIMULAZIONE IN ORDINE A VENDITE EFFETTUATE DAL DE CUIUS E DI CONSEGUENTE DIVISIONE DELL'ASSE EREDITARIO COSI RICOSTITUITO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALLA SUCCESSIONE.*
Ove sia proposta una domanda di simulazione di alcuni contratti, al fine di far rientrare nell'asse ereditario i beni fittiziamente compravenduti, e di ottenere la successiva divisione dell'asse ereditario, nella consistenza che ad esso sara riconosciuta in esito al giudizio di simulazione, si verifica, rispetto all'intero giudizio, un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti gli aventi diritto alla successione e alla conseguente divisione dell'asse ereditario. (Conf 349/75, mass n 373584; (Conf 1835/69, mass n 340944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)