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Sez. 2, Sentenza n. 12656 del 26/11/1991 (Rv. 474777 - 01)

Procedimento civile - Atti e provvedimenti - In genere | Sottoscrizione degli atti processuali - Apposizione di una sigla in luogo della firma per esteso - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474777-01

Procedimento civile - Atti e provvedimenti - In genere

Il requisito della sottoscrizione degli atti processuali è soddisfatto dall'apparizione di una sigla, in luogo della firma per esteso, perché essa possiede una precisa individualità grafica, si da potersi attribuire alla persona indicata nell'atto come sottoscrittore. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità con riguardo alla sottoscrizione dell'atto di appello da parte del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)