Sez. 2, Sentenza n. 12656 del 26/11/1991 (Rv. 474777 - 01)
Procedimento civile - Atti e provvedimenti - In genere | Sottoscrizione degli atti processuali - Apposizione di una sigla in luogo della firma per esteso - Idoneità - Fattispecie.
Procedimento civile - Atti e provvedimenti - In genere
Il requisito della sottoscrizione degli atti processuali è soddisfatto dall'apparizione di una sigla, in luogo della firma per esteso, perché essa possiede una precisa individualità grafica, si da potersi attribuire alla persona indicata nell'atto come sottoscrittore. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata che aveva disatteso l'eccezione di nullità con riguardo alla sottoscrizione dell'atto di appello da parte del difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)