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Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 (Rv. 543617 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Cessione di credito - Efficacia liberatoria dell'adempimento del debitore ceduto al cessionario - Condizioni - Onere di accertare l'esistenza della cessione - Validità della sottoscrizione del cedente - Limiti.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543617-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE

Il debitore ceduto ha l'onere, per l'efficacia liberatoria dell'adempimento al cessionario, di verificare, usando la normale diligenza, l'esistenza e la validità della cessione, se non comunicatagli dal cedente. A tal fine non è tuttavia necessaria la piena intellegibilità della sottoscrizione di questi, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché abbia un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità, e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza obbligo di aggiungere questa specificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)