Sez. 1, Ordinanza n. 3347 del 16/10/2000 Cc. (dep. 29/01/2001) Rv. 218166 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Dichiarazione di incompetenza - Adozione di provvedimenti anche fuori udienza - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
In tema di misure cautelari, nel dichiararsi incompetente, il giudice si spoglia definitivamente del procedimento, sicché non ha più competenza ad assumere, neanche fuori udienza, alcuna determinazione, non essendo più qualificabile come "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, respinta dal g.u.p. del tribunale minorile contestualmente alla pronuncia di incompetenza determinata dall'accertata maggiore età dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)