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Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 18/12/1998 Cc. (dep. 23/12/1998) Rv. 212029 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Individuazione in relazione agli sviluppi del procedimento - Criteri - Conseguenze in tema di avvenuta trasmissione degli atti dal g.u.p. al giudice dibattimentale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212029-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Gli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen. individuano la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice. Ne consegue che, in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice del dibattimento comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice dell'udienza preliminare e lo spostamento della competenza in capo al giudice che "attualmente" procede, affinché, con l'apertura della nuova fase degli atti preliminari al dibattimento, decida anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal P.M. all'udienza preliminare, ma non tempestivamente delibata da quel giudice. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare, successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio e alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di assise, da parte di giudice dell'udienza preliminare, a distanza di otto mesi dalla presentazione della richiesta del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)