Sez. 3 - , Sentenza n. 13142 del 25/05/2017 (Rv. 644403 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA | Inadempimento - Esonero del debitore da responsabilità - Condizioni - Prova della non imputabilità - Necessità - Configurabilità di un "factum principis" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA
In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell’impianto di depurazione del ristorante oggetto del contratto di locazione) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)