Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 30/04/2012 (Rv. 622329 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA | Inadempimento - Esonero del debitore da responsabilità - Condizioni - Prova della non imputabilità - Necessità - Configurabilità di un "factum principis" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA
In materia di responsabilità contrattuale, perchè l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)