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Sez. 5, Ordinanza n. 6202 del 07/03/2024 (Rv. 670855-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Cartella di pagamento da controlli automatizzati - Sospensione semestrale del termine di impugnazione - Ambito di applicazione - Controversie per dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti - Controversie per atti di riscossione conseguenti a precedenti condoni - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670855-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, non si applica alle controversie instaurate avverso i dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti ed a quelle relative agli atti di riscossione di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali, incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento, in adempimento al condono, ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)