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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14993 del 08/06/2018 (Rv. 648778 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | - Cd. "condono di condono - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648778-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Il materia di condono fiscale, attesa la natura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina, come tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicita disposizione legislativa, non è ammissibile il cd. "condono di condono", giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un "vulnus" al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità delle somme recuperate dall'Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la condonabilità dei ritardati od omessi pagamenti relativi al condono di cui all'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, relativamente ad un debito con il fisco maturato a seguito di condono in relazione allo stesso art. 9 bis, escludendo altresì l'applicazione della speciale proroga di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 del 2003, convertito in l. n. 212 del 2003).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)