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Sez. U, Sentenza n. 2856 del 05/11/1973 (Rv. 366453 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI AFFIEVOLITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - POTERE ESERCITATO FUORI DELL'AMBITO PRESCRITTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366453-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI AFFIEVOLITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - POTERE ESERCITATO FUORI DELL'AMBITO PRESCRITTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

In tema di attivita discrezionale della pa, dovendo il relativo potere essere esercitato nell'ambito previsto dall'ordinamento, l'affievolimento del diritto soggettivo del privato in interesse legittimo, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere stesso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, e cioe non soltanto per quanto attiene alla sua appartenenza, ma anche ai presupposti che lo delimitano, contemplati da norme di relazione, come quelle che prevedono il soggetto pubblico cui e stato conferito, l'oggetto ed i destinatari su cui o a favore dei quali deve essere esercitato. Si prescinde, invece, dalle condizioni che attengono soltanto alle modalita, sia formali che sostanziali, relative al concreto Esercizio del potere stesso, per cui non si verifica affievolimento del diritto soggettivo e permane la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria quando vi sia carenza di potere discrezionale per essere stato questo esercitato fuori dell'ambito avanti precisato. (Conf 723/72, mass n 356854).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)