Sez. U, Sentenza n. 723 del 13/03/1972 (Rv. 356854 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI AFFIEVOLITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI - POTERE DISCREZIONALE ESERCITATO FUORI DEL SUO AMBITO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI AFFIEVOLITI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI - POTERE DISCREZIONALE ESERCITATO FUORI DEL SUO AMBITO.*
In materia di attivita discrezionale della pa, dovendo i relativi poteri essere esercitati nell'ambito dell'ordinamento, l'affievolimento del diritto soggettivo del privato in interesse legittimo, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, non soltanto per quanto attiene alla sua appartenenza, ma anche nei presupposti ed elementi che lo delimitano, pur essi contemplati in norme di relazione (soggetto pubblico cui e stato conferito, oggetto, destinatari su cui od a favore dei quali deve essere esercitato). Si prescinde, invece, dalle condizioni che attengono soltanto alle modalita sia formali che sostanziali, relative al concreto Esercizio del potere stesso. Non si verifica pertanto affievolimento del diritto quando vi sia carenza di potere discrezionale, per essere stato questo esercitato al di fuori dell'ambito assegnato. (V 926'70, mass n 346359; 822'70, mass n 346160).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)