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Sez. 1, Sentenza n. 2026 del 18/05/1977 (Rv. 385750 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - DIMINUZIONE DELLA PENA PER L'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385750-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - DIMINUZIONE DELLA PENA PER L'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi in cui il fatto dannoso e considerato dalla legge come reato per il quale sia stabilita una prescrizione piu lunga, le circostanze attenuanti generiche, se influiscono sulla durata della prescrizione del reato per l'espresso disposto dell'art 157, secondo comma, cod pen, non hanno invece alcuna Rilevanza ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento, la durata della quale va determinata con esclusivo riferimento alla pena edittale prevista per il reato contestato, senza tener conto della diminuzione di pena conseguente all'avvenuta concessione di dette attenuanti. (Conf 1030/73, mass n 363461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)