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Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 10/04/1973 (Rv. 363461 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - DIMINUZIONE DELLA PENA PER L'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363461-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - DIMINUZIONE DELLA PENA PER L'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - IRRILEVANZA.*

Allorquando la prescrizione dell'Azione civile si adegua alla prescrizione penale per essere il fatto 'considerato dalla legge come reatò, ai fini del termine si deve avere riguardo a quello previsto per il reato nella sua iniziale contestazione, senza tener conto delle diminuzioni della pena edittale che possono derivare dall'applicazione dello art 62 bis cod pen che e rimessa agli accertamenti compiuti dal giudice e dei quali il danneggiato non puo preventivamente conoscere l'esito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)