Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 12/07/1986 (Rv. 447256 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 8 E 23, UNDICESIMO COMMA, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICAZIONE AI PROCESSI PENDENTI - DISPOSIZIONI REGIONALI IN CONTRASTO - ABROGAZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 8 E 23, UNDICESIMO COMMA, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICAZIONE AI PROCESSI PENDENTI - DISPOSIZIONI REGIONALI IN CONTRASTO - ABROGAZIONE.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la nuova disciplina introdotta dal capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689 - ivi compreso, pertanto, l'art. 23, undicesimo comma, sul potere del pretore, in Sede di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, di sindacare il merito del provvedimento e di modificarlo anche in ordine al quantum; nonché l'art. 8 che introduce il regime della continuazione anche per gli illeciti amministrativi - trovano applicazione nei procedimenti pendenti con riguardo a violazioni commesse anteriormente, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 40, senza che possa distinguersi fra infrazioni con essa legge depenalizzate ed infrazioni già in precedenza depenalizzate ovvero aventi ab origine natura amministrativa. Di conseguenza le Disposizioni di leggi regionali in contrasto con i principi fondamentali della citata legge statale n. 689 del 1981 (nella specie, legge Reg. Lombardia n. 28 del 1976, prevedente l'opposto principio del cumulo delle sanzioni in caso di pluralità di infrazioni) restano abrogate ai sensi e nei modi di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62. (V 2709/85, mass n 440495).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 20/08/1976 num. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)