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Sez. U, Sentenza n. 2709 del 26/04/1985 (Rv. 440495 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - SANZIONE PECUNIARIA - ORDINANZA INGIUNZIONE CONTENENTE L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - OPPOSIZIONE - POTERE DEL PRETORE DI SINDACARE NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO E DI MODIFICARLO ANCHE IN ORDINE AL QUANTUM - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440495-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - SANZIONE PECUNIARIA - ORDINANZA INGIUNZIONE CONTENENTE L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - OPPOSIZIONE - POTERE DEL PRETORE DI SINDACARE NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO E DI MODIFICARLO ANCHE IN ORDINE AL QUANTUM - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - LIMITI - INSUSSISTENZA.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la nuova disciplina introdotta dal capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso, pertanto, l'art. 23 undicesimo comma, sul potere del pretore, in Sede di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, di sindacare nel merito il provvedimento e di modificarlo anche in ordine al "quantum", trova applicazione nei procedimenti pendenti con riguardo a violazioni commesse anteriormente, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 40, senza che possa distinguersi fra infrazioni con essa legge depenalizzate ed infrazioni già in precedenza depenalizzate ovvero aventi dall'origine natura amministrativa. (contra 6319/83, mass n 431066; (contra 773/83, mass n 425518; (contra 5545/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)