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Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/07/1975 (Rv. 376590 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376590-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA.*

E inammissibile l'impugnazione che investa questioni di legittimita costituzionale di norme giuridiche, sia se gia respinte dal giudice inferiore, sia se dedotte per la prima volta, qualora con la impugnazione stessa non vengano riproposte anche le questioni sostanziali o processuali, rispetto alle quali l'esame delle eccezioni di illegittimita costituzionale e strumentalmente necessario, e per la cui decisione soltanto le eccezioni medesime possono essere, in via incidentale, ammesse. (Conf 3055/73, mass n 366787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)