Sez. 2, Sentenza n. 3055 del 16/11/1973 (Rv. 366787 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA - FATTISPECIE (PREVIDENZA).*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA - FATTISPECIE (PREVIDENZA).*
Con riferimento agli artt 23 e 24 legge 11 marzo 1953 n 87, una impugnazione non puo riguardare esclusivamente questioni di legittimita costituzionale di norme giuridiche, siano state esse respinte dal giudice inferiore o dedotte per la prima volta in Sede di impugnativa, senza la riproposizione di questioni sostanziali o processuali, ai fini della cui decisione soltanto le eccezioni d'illegittimita costituzionale possono in via incidentale essere ammesse. (nella specie la SC ha rilevato che l'unico motivo di ricorso si risolveva nel sollevare la questione del preteso contrasto della norma dell'art 39 del RD 17 agosto 1935, n 1765, modificato dall'art 5 della legge 3 aprile 1958, n 499 - in forza della quale, allorche la rendita per invalidita permanente e stabilita in base alla retribuzione effettiva o presunta dell'ultimo anno precedente l'infortunio, tale retribuzione annua va computata da un minimo di lire duecentodiecimila ad un massimo di lire quattrocentocinquantamila - con l'art 38 della Costituzione, il quale, disponendo che ogni lavoratore ha diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, impone di tener conto della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, e cio in quanto non era stato mai affermato, ne tanto meno provato o chiesto di provare, da parte dell'attuale ricorrente, quale fosse stata la sua retribuzione effettiva o presunta dell'anno precedente l'infortunio). (V 2661/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)