Sez. 4, Ordinanza n. 2289 del 07/12/1965 Cc. (dep. 08/02/1966) Rv. 100521 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA. *
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA. *
Ove si tratti di notificazione mediante consegna della copia dell'atto a persona convivente e nella relata non sia indicato esplicitamente il luogo della consegna, e da presumersi che l'ufficiale giudiziario abbia fatto ricerche dell'imputato notificando nella sua casa di abitazione e, per non averlo trovato, abbia consegnato la copia a persona convivente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)