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Sez. 4, Sentenza n. 6339 del 20/12/1985 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173235 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - LUOGO DELLA CONSEGNA - MANCATA INDICAZIONE - PRESUNZIONE DI RICERCHE - DA PARTE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - PRESUNZIONE FINO A PROVA CONTRARIA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173235-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - LUOGO DELLA CONSEGNA - MANCATA INDICAZIONE - PRESUNZIONE DI RICERCHE - DA PARTE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - PRESUNZIONE FINO A PROVA CONTRARIA - FONDAMENTO.*

Nell'ipotesi di notificazione effettuata mediante consegna della copia dell'atto a persona convivente e nella relata non sia esplicitamente indicato il luogo della consegna è da presumersi che l'ufficiale giudiziario abbia fatto ricerche dell'imputato, notificando nella di lui casa di abitazione l'atto e, per non averlo trovato, abbia consegnato la copia a persona convivente, la cui attestazione fa fede fino a prova contraria in virtù del principio generale di cui all'art. 158 cod. proc. pen.. (V mass n 100521; (V mass n 140238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 158, Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)