Sez. 2, Ordinanza n. 2282 del 20/11/1970 Cc. (dep. 03/02/1971) Rv. 116521 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
La seconda delle ipotesi previste nel n 6 dell'art 62 cod pen (essersi il colpevole adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato) si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretano in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, e percio non e applicabile ai reati contro il patrimonio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)