Sez. 2, Sentenza n. 4325 del 09/11/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153407 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - IPOTESI DELLA ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - IPOTESI DELLA ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
La seconda ipotesi prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. (l'essersi il colpevole adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, poiché essa si riferisce unicamente a quelle conseguenze che non si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile. (Conf mass n 142974; (Conf mass n 098617; (Conf mass n 137386; (Conf mass n 120942; (Conf mass n 118556; (Conf mass n 117398; (Conf mass n 116521; (Conf mass n 115032; (Conf mass n 105438).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)