Sez. 3, Sentenza n. 182 del 11/01/1983 (Rv. 425006 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PARZIARIA - MIGLIORAMENTI - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI COLONIA PARZIARIA - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN UN RAPPORTO DI COLONIA MIGLIORATARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE RELATIVAMENTE AI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - PARZIARIA - MIGLIORAMENTI - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI COLONIA PARZIARIA - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN UN RAPPORTO DI COLONIA MIGLIORATARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE RELATIVAMENTE AI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI.*
L'esecuzione di migliorie al fondo da parte del colono, che costituisce il tratto saliente della Colonia ad meliorandum, se effettuata nel corso di un diverso rapporto esistente tra le parti (nella specie, di Colonia parziaria), non è da sola sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo inteso a dar vita ad un rapporto di Colonia migliorataria in sostituzione di quello in corso, potendo tali migliorie conseguire ad una facoltà o ad un Obbligo connessi al rapporto in corso, che - se di Colonia parziaria - comporta per il colono, alla fine del rapporto, soltanto un indennizzo per l'aumento di valore arrecato al fondo, nei limiti di quanto eccede il vantaggio da lui ricavato dai miglioramenti medesimi nel corso del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2152, Cod. Civ. art. 2169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)