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Sez. 3, Sentenza n. 2440 del 08/04/1986 (Rv. 445551 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - ESECUZIONE DI MIGLIORIE SUL FONDO DA PARTE DEL COLONO - PROVA DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI COLONIA MIGLIORATIZIA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445551-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - ESECUZIONE DI MIGLIORIE SUL FONDO DA PARTE DEL COLONO - PROVA DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI COLONIA MIGLIORATIZIA - INIDONEITÀ.*

L'esecuzione di migliorie sul fondo da parte del colono, che costituisce il tratto saliente della Colonia ad meliorandum, se effettuata nel corso di un diverso rapporto esistente tra le parti, non è da sola sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo inteso a dare vita ad un rapporto di Colonia miglioratizia in sostituzione di quello in corso, potendo tali migliorie conseguire ad una facoltà o ad un Obbligo connessi al rapporto stesso, che - se di Colonia parziaria - comporta per il colono, alla fine del rapporto, soltanto un indennizzo per l'aumento di valore arrecato al fondo, nei limiti di quanto eccede il vantaggio da lui ricavato dai miglioramenti medesimi nel corso del rapporto. (Conf 349/83, mass n 425150; (Conf 182/83, mass n 425006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2152, Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)