Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007 (Rv. 597527 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le mansioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Configurabilità - Irrilevanza del contemperamento - Sussistenza di normale illecito - Danni liquidabili - Danno alla salute - Riconduzione allo schema generale dell'azione di risarcimento danni e a quello del danno non patrimoniale risarcibile ex articolo 2059 cod. civ. per il danno alla persona.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
L'art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod.civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in "re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)