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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13793 del 31/05/2017 (Rv. 644472 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI | Compravendita - Omessa consegna della cosa venduta - Acquisto della proprietà da parte del compratore - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di rivendica del compratore e domanda del venditore di acquisto della proprietà per usucapione - Possesso della cosa venduta anteriore al trasferimento - Opponibilità da parte del venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644472-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI

Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)