Sez. 2, Sentenza n. 4650 del 27/04/1991 (Rv. 471881 - 01)
Contratti in genere - Effetti del contratto - Effetti reali. | Compravendita - Omessa consegna della cosa venduta - Acquisto della proprietà da parte del compratore - Sussistenza - Domanda di rivendica del compratore e domanda del venditore di acquisto della proprietà per usucapione - Possesso della cosa venduta anteriore al trasferimento - Opponibilità da parte del venditore - Esclusione.
Contratti in genere - Effetti del contratto - Effetti reali.
Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può far valere contro quest'ultimo, che pur non avendo ricevuto la consegna della cosa, ne ha acquistato la proprietà ex art. 1376 cod. civ., il suo possesso anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una sua domanda di acquisto per usucapione, potendo a tal fine far valere soltanto il suo eventuale possesso successivo all'atto di trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)